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Nel mondo del lavoro esistono specifiche tutele per alcuni soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio: si tratta delle categorie protette, una definizione giuridica che comprende persone con disabilità e altri soggetti meritevoli di particolare attenzione nell’inserimento e nella permanenza occupazionale. La normativa di riferimento è la Legge 68 del 1999, che ha introdotto il principio del collocamento mirato, ovvero un sistema finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo attraverso strumenti adeguati alle condizioni personali e professionali del lavoratore.

Le categorie protette si dividono in due grandi gruppi, identificati rispettivamente dagli articoli 1 e 18 della Legge 68/1999.

Articolo 1 – Persone con disabilità
Appartengono a questa categoria:

  • Persone con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, accertata tramite commissione medica.
  • Invalidi del lavoro con una percentuale di invalidità riconosciuta dall’INAIL superiore al 33%.
  • Non vedenti o ipovedenti gravi.
  • Sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o in età precoce.
  • Invalidi civili di guerra, per servizio o di guerra con menomazioni rientranti nelle prime otto categorie delle apposite tabelle di legge.

Articolo 18 – Altre categorie svantaggiate
Appartengono a questa categoria:

  • Orfani e coniugi superstiti di persone decedute per cause legate al lavoro, alla guerra o al servizio.
  • Familiari di grandi invalidi per motivi di lavoro, servizio o guerra.
  • Profughi italiani rimpatriati.
  • Vittime del terrorismo o della criminalità organizzata e i loro familiari.
  • Figli di vittime di omicidio in ambito familiare, in presenza di specifiche condizioni previste dalla legge.

 

Come Ottenere il Riconoscimento

Per le persone con disabilità (art. 1)
Il percorso prevede:

  • Visita dal medico di base per ottenere il certificato medico introduttivo.
  • Invio della domanda di invalidità civile all’INPS, con eventuale supporto di patronati o CAF.
  • Valutazione da parte della commissione medica dell’INPS.
  • Ricezione del verbale che attesta la percentuale di invalidità e la capacità lavorativa residua.
  • In caso di esito favorevole, iscrizione al collocamento mirato presso il Centro per l’Impiego (CPI).

Per le altre categorie protette (art. 18)
Non è prevista una visita medica. È sufficiente presentare la documentazione ufficiale che dimostri l’appartenenza a una delle condizioni tutelate (certificati INAIL, dichiarazioni ministeriali, atti ufficiali).

Anche in questo caso, è indispensabile l’iscrizione al collocamento mirato per beneficiare delle misure previste dalla legge. L’iscrizione avviene presso il Centro per l’Impiego del territorio di residenza o domicilio. Per farlo, è necessario:

  • Essere disoccupati;
  • Avere almeno 16 anni e non aver raggiunto l’età pensionabile;
  • Presentare i documenti richiesti: carta d’identità, codice fiscale, certificato di invalidità o documentazione equivalente.

La presenza nella lista consente di accedere a opportunità lavorative riservate: aziende pubbliche e private con un certo numero di dipendenti sono infatti obbligate per legge ad assumere una quota di lavoratori appartenenti alle categorie protette.